Denominazione
- Sede - Scopo
Art.
1
E' costituita in Modena
l'associazione denominata Societa' Italiana di Ematologia
Sperimentale
Art.
2
L'Associazione non ha
fini dÏ lucro; essa Ë aperta a tutti i cultori
dell'Ematologia Sperimentale ed ha per scopo la
promozione degli studi e delle ricerche di Ematologia
Sperimentale, con particolare riguardo agli aspetti
morfologici strutturali, metabolici e funzionari relativi
alla emolinfopoiesi in condizioni normali e patologiche.
L'Associazione ha per scopo altresÏ la, promozione
delle relazioni tra i cultori delle varie discipline per
la più proficua valorizzazione delle singole
iniziative e dei risultati in discipline
differenti.
Patrimonio
Art.
3
Il patrimonio Ë
costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi o donazione di enti o privati.
Ciascuno degli associati Ë tenuto al versamento di
una quota annua il cui ammontare Ë fissato dal
Consiglio Direttivo ed Ë soggetto di revisione
periodica.
Soci
Art.
4
Possono essere Soci della
Società Italiana di Ematologia Sperimentale tutti
coloro la cui domanda di ammissione, presentata da due
Soci, venga accolta dal Consiglio Direttivo.
Art.
5
L'Assemblea, su proposta
del Consiglio Direttivo, ha facoltý di procedere
alla nomina di Soci onorari, di Soci emeriti e di soci
benemeriti.
Amministrazione
Art.
6
Organi dell'Associazione
sono: l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio
Direttivo.
Art.
7
L'Assemblea puÚ
deliberare solo sugli argomenti all'ordine del giorno. Le
deliberazioni dell'assemblea devono essere prese a
maggioranza dei voti dei Soci ordinari, in prima
convocazione con la presenza di almeno la metý
degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Ogni Socio potrý conferire ad altro Socio delega
scritta a rappresentarlo nelle assemblee e nelle
votazioni.
Ciascun Socio non potrý essere portatore di
più di una delega.
Art.
8
Il Consiglio Direttivo
Ë composto da sette membri, nominati dall'Assemblea
degli Associati. Il Consiglio nomina, al proprio interno
un Presidente e un Vice-Presidente. Il Presidente nomina
un Segretario e un Tesoriere. I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica quattro anni e non sono
rieleggibili per il quadriennio successivo. E' componente
del Consiglio extra numero ma con diritto di voto, il
Presidente uscente. E' componente del Consiglio, extra
numero ma con diritto di voto, il rappresentate nominato
dal Consiglio Direttivo di "Haematologica", Organo
Ufficiale di Stampa della Societý. Il primo
Consiglio Direttivo Ë nominato nell'Atto
costitutivo.
Art.
9
Il Presidente del
Consiglio Direttivo convocherý l'Assemblea almeno
una volta ogni due anni e comunque ogni qualvolta ne
ravvisi la necessitý e quando gliene facciano
richiesta scritta almeno un quarto dei soci
ordinari.
Art.
10
Il Presidente procede
alla convocazione del Consiglio Direttivo qualora lo
ritenga necessario o su richiesta di almeno tre
componenti il Collegio. Per la validitý delle
deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei
membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di paritý
prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazione devono avere ad oggetto questioni
espressamente menzionate all'interno dell'avviso di
convocazione del Consiglio. Tale avviso deve essere
redatto per iscritto ed inviato ai singoli membri, ad
opera del Presidente o del Segretario, con anticipo di
almeno dieci giorni rispetto alla data
fissata.
Art.
11
In caso di dimissioni o
decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo
puÚ procedere alla cooptazione di altro associato.
I membri cooptati durano in carica fino alla successiva
elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Il socio
cooptato puÚ essere eletto.
Art.
12
Il Consiglio Direttivo
cura il funzionamento e l'incremento dell'Associazione.
Mantiene le relazioni con Associazioni affini italiane ed
estere e con Federazioni nazionali ed internazionali. Il
Consiglio nomina all'interno di esse i rappresentanti
dell'Associazione.
Art.
13
Il Presidente del
Consiglio Direttivo ha la rappresentanza, anche
processuale dell'Associazione.
Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e le
assemblee degli Associati
Art.
14
L'Associazione
periodicamente terrà convegni in sedi di volta in
volta da destinarsi, e potrà partecipare a
manifestazioni consimili in campi affini.